Responsabilità Professionale del Medico Anestesista Rianimatore - 2004

Responsabilità Professionale del Medico Anestesista Rianimatore - 2004

1° Supplemento
Autori: RODRIGUEZ, PICAZIO, PESARESI

Pagine: 72
Anno di pubblicazione: 2004
Formato: 15*21cm
Rilegatura: punto metallico

Prezzo: 10,00 €
Prezzo scontato: 8,00 €

In questo Aggiornamento 2004 del volume sulla Responsabilità Professionale del Medico Anestesista Rianimatore, è presa in considerazione la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite, n. 30328 del 10 luglio 2002, che è stata oggetto di un approfondito dibattito giuridico e medico-legale, ma che non è ancora ampiamente diffusa fra i medici in genere e fra gli anestesisti rianimatori in particolare. Il significato ed il contenuto (in termini generali) della sentenza erano stati preannunciati, ma non approfonditi, nel nostro precedente volume, che fu stampato immediatamente dopo il deposito in cancelleria della sentenza. L'importanza di questa sentenza sta nelle considerazioni che essa esprime in tema di nesso di causalità. Se, nel reato commissivo, la relazione causale può essere valutata con relativa facilità, non altrettanto avviene quando occorre stabilire se la realizzazione dell'evento sia riferibile all'omissione di una condotta positiva doverosa. In casi del genere, si tratta di verificare se la condotta positiva avrebbe impedito il verificarsi dell'evento. Con riferimento all'attività medico-chirurgica, destò scalpore la sentenza del 1992, in cui la Corte di Cassazione spiegava come, in quel caso concreto, la percentuale di possibilità di salvezza compromessa era stata del trenta per cento e, come tale, poteva e doveva essere considerata apprezzabile. Il dibattito che ne era scaturito aveva condotto ad un vivace contrasto giurisprudenziale anche in seno alla Corte di Cassazione. All'indirizzo maggioritario, che riteneva sufficienti "serie ed apprezzabili probabilità di successo" per impedire l'evento, si era venuto contrapponendo un più recente orientamento, secondo il quale è richiesta la prova che un diverso comportamento dell'agente avrebbe impedito l'evento con un elevato grado di probabilità "prossimo alla certezza" e cioè, in termini percentuali, in alcuni casi, vicino a cento. È in questa fase che si colloca l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno preso in esame il contrasto con la sentenza che in questo Aggiornamento 2004 si riporta integralmente e si commenta paragrafo per paragrafo.



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